Note Legali - Regione Piemonte
L'installazione è vietata entro 300 metri da luoghi sensibili calcolati come percorso pedonale:
- Distanza minima dipende dalla popolazione del comune:
- Comuni ≤ 5.000 abitanti: 300 metri
- Comuni > 5.000 abitanti: 400 metri
- Calcolo basato sul percorso pedonale più breve
- Vengono considerati sensi unici e percorsi vietati
Luoghi sensibili inclusi:
- Gli istituti scolastici secondari di secondo grado (scuole superiori), i centri di formazione professionale accreditati (IeFP) e le università.
- Strutture sanitarie e sociosanitarie (ospedali, RSA)
- Istituti di credito e sportelli ATM/money-transfer
- Esercizi di compravendita oro/usato
- Ospedali e strutture simili
- Università e centri di formazione
Questa applicazione è di proprietà di Esistem S.A. ed è stata realizzata grazie al prezioso contributo dell'ingegnere Simon.